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L’integrazione digitale del contratto

Venerdì, 23 Aprile 2021, ore 14

Autore:  Prof. Gabriele Nuzzo, Associato di diritto commerciale Università di Milano - Bicocca

Discussant:Prof. Alessandro Guccione, Associato di diritto commerciale Università di Modena e Reggio Emilia

Abstract

La “calcolabilità” è un valore che assume notevole importanza nell’ambito dell’attività di impresa. La “calcolabilità” del diritto, fortemente ricercata nelle elaborazioni giuspositivistiche risalenti all’inizio del secolo scorso, è stata messa in crisi negli ultimi anni sia dalla frammentarietà degli interventi legislativi, sia dal sempre più frequente ricorso nelle decisioni dei giudici a principi e valori. La risposta della classe imprenditoriale a questa “deriva incalcolabile” del diritto è stata ricorrere alla regolamentazione negoziale delle relazioni commerciali, mediante l’utilizzo di contratti sempre più completi e di “regole di classe”. Il saggio evidenzia come problema della calcolabilità si sia, inoltre, posto recentemente in relazione all’epidemia legata alla diffusione del Coronavirus, nel corso della quale la prassi giurisprudenziale ha fatto frequente ricorso a principi generali per ottenere il riequilibrio (forzoso) delle relazioni negoziali. Un contributo verso un diritto negoziale più calcolabile è stato dato con l’introduzione nel nostro ordinamento delle definizioni di DLT e Smart Contracts ad opera dell’art. 8-ter d.l. 14 dicembre 2018, n. 135 (conv. con modificaz. dalla l. 11 febbraio 2019, n. 12). L’indubbio vantaggio dell’utilizzo degli smart contracts in termini di prevedibilità nell’esecuzione dei contratti di durata si scontra, però, con un sistema di regole del diritto civile generale che, in questo ambito, fa frequente ricorso all’applicazione di principi generali (equità, correttezza, buona fede), non agevolmente conciliabili con la logica binaria tipica degli smart contracts (“if… then”). Il saggio mette quindi in luce come, allo stato dell’evoluzione della tecnica, il ricorso agli smart contracts non permette di attuare una vera e propria “integrazione digitale” del contratto, non escludendosi tuttavia che lo sviluppo dell’intelligenza artificiale e delle tecniche di machine learning possa in futuro contribuire alla realizzazione di tale obiettivo.

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[Ultimo aggiornamento: 21/04/2021 14:54:15]